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PUBBLICITA’ LEGALE

La legge 18 giugno 2009, n. 69, ha fissato, al comma 1 dell’art. 32, al primo gennaio 2010, poi prorogato al primo gennaio 2011 (L. 25/2010, art. 2, comma 5), la data in cui gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

In conseguenza di ciò anche le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni pubbliche (D. Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2), sono obbligate a pubblicare, sul proprio sito informatico, tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi (determinazioni del dirigente, delibere del Consiglio dell’Istituzione, delibere del Collegio docenti, nomine del personale Ata e docente, ecc.) che necessitano di pubblicità legale. In particolare per quanto riguarda i bandi di gara (procedura ad evidenza pubblica) e i bilanci, il passaggio completo al digitale è stabilito al primo gennaio 2013, periodo nel quale gli obblighi di pubblicità legale saranno assolti esclusivamente mediante la pubblicazione on line.

I tempi di affissione degli atti e dei  provvedimenti amministrativi adottati dall’Istituto è disciplinato dal D.P.G.P. 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg, art. 14, comma 6.

 
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